Art. 9
Disposizioni trasversali
In vigore dal 11 mar 2014
Disposizioni trasversali
1. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle misure di cui all', paragrafo 1, a paesi, territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell', qualora il programma o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.
2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti nell'ambito del presente regolamento ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. L'ammontare del contributo del FESR è determinato a norma dell' del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il presente regolamento si applica all'uso di tale contributo.
3. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma di tale regolamento (UE) n. 1299/2014 e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.
4. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) n. 232/2014 e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.
5. L'IPA II può, se del caso, contribuire ai programmi o alle misure introdotte quale parte di una strategia macro-regionale in cui sono coinvolti i beneficiari elencati nell'allegato I.
Storico versioni
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