Art. 8

Accordi quadro e sussidiari

In vigore dal 11 mar 2014
Accordi quadro e sussidiari 1.   La Commissione e i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza. 2.   All'occorrenza, la Commissione può concludere accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I o con le loro autorità competenti.
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