Art. 8
Accordi quadro e sussidiari
In vigore dal 11 mar 2014
Accordi quadro e sussidiari
1. La Commissione e i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.
2. All'occorrenza, la Commissione può concludere accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I o con le loro autorità competenti.
Storico versioni
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