Art. 7

Programmazione

In vigore dal 11 mar 2014
Programmazione 1.   L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata direttamente, indirettamente o in gestione concorrente tramite i programmi e le misure di cui agli del regolamento (UE) n. 236/2014 e in conformità delle norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e procedure di gestione, che la Commissione adotta conformemente all' del presente regolamento. Di norma, l'attuazione assume la forma di programmi annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, nonché di programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti conformemente ai documenti di strategia di cui all' ed elaborati dai rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento e/o dalla Commissione, secondo il caso. 2.   Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 (la «relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni di tale relazione.
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