Art. 13
Dotazione finanziaria
In vigore dal 11 mar 2014
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 2 338 719 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. Nel periodo dal 2014 al 2020:
a)
almeno 70 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'; e
b)
nove punti percentuali della dotazione finanziaria per le misure che rientrano nell'ambito dell'.
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