Art. 13 · Dotazione finanziaria

Art. 13

Dotazione finanziaria

In vigore dal 11 mar 2014
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 2 338 719 000 EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. 3.   Nel periodo dal 2014 al 2020: a) almeno 70 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'; e b) nove punti percentuali della dotazione finanziaria per le misure che rientrano nell'ambito dell'.
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