Art. 7

Spese per attrezzature

In vigore dal 4 mar 2014
Spese per attrezzature 1.   Le spese relative al finanziamento dell'acquisto, della locazione o del leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all', si limitano alle seguenti voci: a) attrezzature per ufficio; b) hardware e software; c) mobilio e accessori; d) apparecchiature di laboratorio; e) strumenti e macchinari; f) attrezzi o dispositivi; g) veicoli; h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni. 2.   L'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni: a) non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi SIE; b) il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; c) possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.
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Spese per attrezzature (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/481) — Testo vigente | Portale Normativo