Art. 7
Spese per attrezzature
In vigore dal 4 mar 2014
Spese per attrezzature
1. Le spese relative al finanziamento dell'acquisto, della locazione o del leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all', si limitano alle seguenti voci:
a)
attrezzature per ufficio;
b)
hardware e software;
c)
mobilio e accessori;
d)
apparecchiature di laboratorio;
e)
strumenti e macchinari;
f)
attrezzi o dispositivi;
g)
veicoli;
h)
altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.
2. L'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:
a)
non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi SIE;
b)
il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c)
possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.
Storico versioni
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