Art. 6

Costi per consulenze e servizi esterni

In vigore dal 4 mar 2014
Costi per consulenze e servizi esterni Le spese relative ai costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione: a) studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali); b) formazione; c) traduzioni; d) sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web; e) attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali; f) gestione finanziaria; g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione); h) partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione); i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili; j) diritti di proprietà intellettuale; k) verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013; l) costi di certificazione e di audit a livello del programma, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013; m) garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza; n) spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; o) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.
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