Art. 6
Costi per consulenze e servizi esterni
In vigore dal 4 mar 2014
Costi per consulenze e servizi esterni
Le spese relative ai costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione:
a)
studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
b)
formazione;
c)
traduzioni;
d)
sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;
e)
attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali;
f)
gestione finanziaria;
g)
servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
h)
partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);
i)
servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
j)
diritti di proprietà intellettuale;
k)
verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013;
l)
costi di certificazione e di audit a livello del programma, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
m)
garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
n)
spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni;
o)
altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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