Art. 17

Determinazione dei costi

In vigore dal 3 mar 2014
Determinazione dei costi [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, si considerano i seguenti costi sostenuti durante il periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2: a) costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione; b) costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione; c) costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.
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Determinazione dei costi (Art. 17 Regolamento (UE) 2014/480) — Testo vigente | Portale Normativo