Art. 19

Attualizzazione dei flussi di cassa

In vigore dal 3 mar 2014
Attualizzazione dei flussi di cassa [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Nel calcolo dei costi e delle entrate sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati a essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione. I flussi di cassa sono stabiliti per ogni anno in cui vengono erogati o riscossi nell'ambito dell'operazione nel periodo di riferimento di cui all', paragrafo 2. 2.   Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive. 3.   I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4 % in termini reali come parametro di riferimento indicativo per le operazioni di investimento pubblico cofinanziate dai fondi SIE. 4.   Gli Stati membri possono utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4 % se motivano la scelta di tale parametro e garantiscono una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore. 5.   Valori diversi dal 4 % possono essere giustificati sulla base: a) delle specifiche condizioni macroeconomiche dello Stato membro interessato e delle tendenze e congiunture macroeconomiche internazionali, oppure b) della natura dell'investitore o della struttura di attuazione, quali i partenariati pubblico-privato; oppure c) della natura del settore interessato. 6.   Al fine di stabilire i tassi di attualizzazione finanziaria specifici, gli Stati membri stimano il rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi e privi di rischi, nazionali o internazionali, a seconda di quelli che siano ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria sono messi a disposizione dei beneficiari.
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