Art. 16

Determinazione delle entrate

In vigore dal 3 mar 2014
Determinazione delle entrate [Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013] Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le entrate sono determinate come segue: a) ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica; b) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica; c) se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.
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Determinazione delle entrate (Art. 16 Regolamento (UE) 2014/480) — Testo vigente | Portale Normativo