Art. 16
Determinazione delle entrate
In vigore dal 3 mar 2014
Determinazione delle entrate
[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le entrate sono determinate come segue:
a)
ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica;
b)
le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica;
c)
se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.
Storico versioni
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