Art. 14

Rimborso di costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito

In vigore dal 3 mar 2014
Rimborso di costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito [Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da rimborsare come spese ammissibili in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale dei costi e delle commissioni di gestione attualizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità per il periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento e conformemente ai pertinenti accordi di finanziamento. 2.   I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce microcredito non possono superare l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo. 3.   I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario non possono superare l'1,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo. 4.   Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.
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