Art. 14

Modalità nazionali di gestione e di monitoraggio

In vigore dal 20 feb 2014
Modalità nazionali di gestione e di monitoraggio Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il monitoraggio in tempo reale del regime specifico di approvvigionamento. Esse comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le misure che intendono adottare in applicazione del primo comma.
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