Art. 15

Importo dell’aiuto

In vigore dal 20 feb 2014
Importo dell’aiuto 1.   L’importo dell’aiuto concesso nell’ambito delle misure a favore della produzione agricola locale di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 non eccede i massimali fissati all’ del suddetto regolamento. 2.   Le condizioni per la concessione dell’aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma approvato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013.
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