Art. 15
Importo dell’aiuto
In vigore dal 20 feb 2014
Importo dell’aiuto
1. L’importo dell’aiuto concesso nell’ambito delle misure a favore della produzione agricola locale di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 non eccede i massimali fissati all’ del suddetto regolamento.
2. Le condizioni per la concessione dell’aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma approvato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013.
Storico versioni
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