Art. 14
Modalità nazionali di gestione e di monitoraggio
In vigore dal 20 feb 2014
Modalità nazionali di gestione e di monitoraggio
Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il monitoraggio in tempo reale del regime specifico di approvvigionamento.
Esse comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le misure che intendono adottare in applicazione del primo comma.
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