Art. 26

Riduzioni ed esclusioni

In vigore dal 20 feb 2014
Riduzioni ed esclusioni In caso di divergenze fra le informazioni fornite nell’ambito delle domande di aiuto e quanto accertato in seguito ai controlli di cui alla sezione 2, lo Stato membro applica all’aiuto riduzioni ed esclusioni. Le riduzioni e le esclusioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
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