Art. 28

Recupero dell’indebito e sanzioni

In vigore dal 20 feb 2014
Recupero dell’indebito e sanzioni 1.   In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11). 2.   Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all’indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
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