Art. 25

Relazione di controllo

In vigore dal 20 feb 2014
Relazione di controllo 1.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare: (a) il regime di aiuto e le domande oggetto di controllo; (b) le persone presenti; (c) il numero delle parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate; (d) il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione; (e) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo; (f) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso; (g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese. 2.   Il richiedente o il suo rappresentante ha la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al richiedente è consegnata una copia della relazione di controllo. Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non dare al richiedente o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.
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Relazione di controllo (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/180) — Testo vigente | Portale Normativo