Art. 20

Presentazione tardiva delle domande

In vigore dal 20 feb 2014
Presentazione tardiva delle domande Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo il termine stabilito in conformità dell’ comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo degli importi a cui il richiedente avrebbe avuto diritto se la domanda di aiuto fosse stata presentata entro il termine previsto. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.
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Presentazione tardiva delle domande (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/180) — Testo vigente | Portale Normativo