Art. 18

Presentazione delle domande

In vigore dal 20 feb 2014
Presentazione delle domande Le domande di aiuto per un anno civile sono presentate ai servizi designati dalle autorità competenti dello Stato membro, in base ai modelli da esse stabiliti e durante i periodi da esse previsti. Tali periodi sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell’anno civile successivo.
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