Art. 22
Principi generali
In vigore dal 20 feb 2014
Principi generali
I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.
I controlli amministrativi sono approfonditi e comprendono verifiche incrociate con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo V, capo II, al titolo VI, capo II e agli articoli 47, 61 e 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell’aiuto.
In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo.
Storico versioni
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