Art. 45

Modifica del regolamento(CE) n. 561/2006

In vigore dal 4 feb 2014
Modifica del regolamento(CE) n. 561/2006 Il regolamento (CE) n. 561/2006 è così modificato: 1) all’, dopo la lettera a), è aggiunta la lettera seguente: «a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.»; 2) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) alle lettere d), f) e p) le parole «50 chilometri» o «50 km» sono sostituite dalle parole «cento km»; b) alla lettera d), il primo comma è sostituito dal seguente: «d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (*1) per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale. (*1)   GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.» "
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Modifica del regolamento(CE) n. 561/2006 (Art. 45 Regolamento (UE) 2014/165) — Testo vigente | Portale Normativo