Art. 45
Modifica del regolamento(CE) n. 561/2006
In vigore dal 4 feb 2014
Modifica del regolamento(CE) n. 561/2006
Il regolamento (CE) n. 561/2006 è così modificato:
1)
all’, dopo la lettera a), è aggiunta la lettera seguente:
«a bis)
veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.»;
2)
all’, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
alle lettere d), f) e p) le parole «50 chilometri» o «50 km» sono sostituite dalle parole «cento km»;
b)
alla lettera d), il primo comma è sostituito dal seguente:
«d)
veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (*1) per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale.
(*1)
GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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