Art. 3
Ambito di applicazione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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I tachigrafi devono essere obbligatoriamente installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea adibiti al trasporto su strada di persone o merci a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. Gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare specifici veicoli o trasporti che beneficiano di particolari deroghe previste dalla normativa europea, informandone la Commissione ove prescritto. Inoltre, dopo quindici anni dall'obbligo di montare i nuovi modelli di tachigrafo sui veicoli di nuova immatricolazione, anche i mezzi che operano all'estero rispetto allo Stato di immatricolazione dovranno esserne muniti. Infine, ogni Stato membro può estendere l'obbligo di installazione e uso del tachigrafo ai trasporti nazionali per i veicoli che non rientrerebbero nell'obbligo generale.
La norma definisce a quali veicoli e situazioni si applica l'obbligo di installare e utilizzare i tachigrafi per i trasporti su strada. Essa stabilisce inoltre i casi in cui i singoli Stati membri possono concedere esoneri o estendere tali obblighi.
Ai proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto stradale di viaggiatori o merci soggetti alle regole comunitarie, nonché agli Stati membri dell'Unione europea.
Un'azienda di autotrasporto merci con sede e veicoli immatricolati in uno Stato membro deve garantire che i propri camion siano dotati di tachigrafo funzionante per i servizi di trasporto su strada. Lo Stato può decidere di esonerare specifici veicoli locali se rientrano nelle deroghe ammesse, oppure richiedere il tachigrafo anche per altri mezzi adibiti a trasporti esclusivamente nazionali.
Obbligo di installazione e utilizzazione dei tachigrafi sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o merci soggetti alla disciplina europea, e obbligo per gli Stati membri di informare immediatamente la Commissione in caso di esoneri concessi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.