Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 feb 2014
Ambito di applicazione 1.   I tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. 2.   Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all’, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006. 3.   Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006; essi ne informano immediatamente la Commissione. 4.   Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma degli , i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal relativo Stato membro di immatricolazione sono muniti di un siffatto tachigrafo. 5.   Gli Stati membri possono disporre per i trasporti nazionali l’installazione e l’utilizzazione di tachigrafi, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale dette installazione e utilizzazione non siano altrimenti richieste a norma del paragrafo 1.
Storico versioni

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In sintesi

I tachigrafi devono essere obbligatoriamente installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea adibiti al trasporto su strada di persone o merci a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. Gli Stati membri hanno la facoltà di esonerare specifici veicoli o trasporti che beneficiano di particolari deroghe previste dalla normativa europea, informandone la Commissione ove prescritto. Inoltre, dopo quindici anni dall'obbligo di montare i nuovi modelli di tachigrafo sui veicoli di nuova immatricolazione, anche i mezzi che operano all'estero rispetto allo Stato di immatricolazione dovranno esserne muniti. Infine, ogni Stato membro può estendere l'obbligo di installazione e uso del tachigrafo ai trasporti nazionali per i veicoli che non rientrerebbero nell'obbligo generale.

Perché esiste questa norma

La norma definisce a quali veicoli e situazioni si applica l'obbligo di installare e utilizzare i tachigrafi per i trasporti su strada. Essa stabilisce inoltre i casi in cui i singoli Stati membri possono concedere esoneri o estendere tali obblighi.

A chi si applica

Ai proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto stradale di viaggiatori o merci soggetti alle regole comunitarie, nonché agli Stati membri dell'Unione europea.

Esempio pratico

Un'azienda di autotrasporto merci con sede e veicoli immatricolati in uno Stato membro deve garantire che i propri camion siano dotati di tachigrafo funzionante per i servizi di trasporto su strada. Lo Stato può decidere di esonerare specifici veicoli locali se rientrano nelle deroghe ammesse, oppure richiedere il tachigrafo anche per altri mezzi adibiti a trasporti esclusivamente nazionali.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di installazione e utilizzazione dei tachigrafi sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o merci soggetti alla disciplina europea, e obbligo per gli Stati membri di informare immediatamente la Commissione in caso di esoneri concessi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Domande frequenti

Quali veicoli sono obbligati a installare e utilizzare il tachigrafo secondo questa norma?Tutti i veicoli immatricolati in uno Stato membro che effettuano trasporto su strada di viaggiatori o merci e ai quali si applica il regolamento (CE) n. 561/2006.
Gli Stati membri possono concedere esoneri dall'obbligo del tachigrafo?Sì, gli Stati membri possono esonerare determinati veicoli o operazioni di trasporto per i quali sono previste specifiche deroghe ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 561/2006.
Uno Stato membro può imporre l'uso del tachigrafo anche su veicoli normalmente non obbligati?Sì, gli Stati membri possono disporre l'installazione e l'uso del tachigrafo per i trasporti nazionali anche su veicoli per i quali la norma generale europea non lo richiederebbe.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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