Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 feb 2014
Ambito di applicazione 1.   I tachigrafi sono installati e utilizzati sui veicoli immatricolati in uno Stato membro adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. 2.   Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all’, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006. 3.   Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006; essi ne informano immediatamente la Commissione. 4.   Dopo quindici anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione devono essere dotati di un tachigrafo a norma degli , i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal relativo Stato membro di immatricolazione sono muniti di un siffatto tachigrafo. 5.   Gli Stati membri possono disporre per i trasporti nazionali l’installazione e l’utilizzazione di tachigrafi, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale dette installazione e utilizzazione non siano altrimenti richieste a norma del paragrafo 1.
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