Art. 13
Concessione dell’omologazione
In vigore dal 4 feb 2014
Concessione dell’omologazione
Ogni Stato membro concede l’omologazione a qualsiasi modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica conforme alle prescrizioni di cui agli sempre che lo Stato membro sia in grado di controllare la conformità della produzione al modello omologato.
Ogni modifica o aggiunta a un modello omologato, deve ricevere un’ulteriore omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:165:oj#art-13