Art. 13

Concessione dell’omologazione

In vigore dal 4 feb 2014
Concessione dell’omologazione Ogni Stato membro concede l’omologazione a qualsiasi modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica conforme alle prescrizioni di cui agli sempre che lo Stato membro sia in grado di controllare la conformità della produzione al modello omologato. Ogni modifica o aggiunta a un modello omologato, deve ricevere un’ulteriore omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione iniziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:165:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo