Art. 15
Omologazione o rifiuto
In vigore dal 4 feb 2014
Omologazione o rifiuto
Le autorità competenti dello Stato membro alle quali è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari, anche con riguardo ai sigilli, per ciascun modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica che esse omologano. Qualora le autorità competenti non concedano l’omologazione, comunicano il rifiuto dell’omologazione alle autorità degli altri Stati membri, insieme con la motivazione della decisione.
Storico versioni
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