Art. 16
Conformità dell’apparecchio all’omologazione
In vigore dal 4 feb 2014
Conformità dell’apparecchio all’omologazione
1. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione di cui all’ constati che delle unità di bordo, dei sensori di movimento, dei fogli di registrazione o delle carte tachigrafiche recanti il marchio di omologazione da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, esso adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Le misure adottate possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell’omologazione.
2. Lo Stato membro che ha accordato un’omologazione deve revocarla se l’unità di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione o la carta tachigrafica che hanno formato oggetto dell’omologazione non sono conformi al presente regolamento o presentano, nell’uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.
3. Se lo Stato membro che ha accordato un’omologazione è informato da un altro Stato membro dell’esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, esso adotta, dopo aver consultato lo Stato membro notificante, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.
4. Lo Stato membro che constata l’esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e la messa in servizio dell’unità di bordo, del sensore di movimento, del foglio di registrazione o della carte tachigrafica interessati fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per le unità di bordo, i sensori di movimento, i fogli di registrazione o le carte tachigrafiche dispensati dalla verifica UE iniziale, se il produttore, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello omologato o alle prescrizioni del presente regolamento.
In ogni caso le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, entro un mese, della revoca di un’omologazione precedentemente accordata o di qualsiasi altra misura presa in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3, nonché dei motivi che giustificano tali provvedimenti.
5. Qualora uno Stato membro che ha concesso un’omologazione contesti l’esistenza di uno dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la vertenza e ne tengono informata la Commissione.
Qualora, nel termine di quattro mesi dal momento della notifica di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli Stati membri non abbiano condotto a un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli Stati membri ed esaminato tutti i fattori pertinenti, quali i fattori economici e tecnici, adotta, entro un termine di sei mesi dalla scadenza di tale periodo di quattro mesi, una decisione che viene notificata agli Stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri Stati membri. In ciascun caso la Commissione fissa il termine per l’esecuzione della propria decisione.
Storico versioni
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