Art. 20

Sicurezza

In vigore dal 4 feb 2014
Sicurezza 1.   I produttori progettano, collaudano ed esaminano le unità di bordo, i sensori di movimento e le carte tachigrafiche messi in produzione in modo da rilevare le vulnerabilità che emergono in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e impedire o limitare il loro possibile sfruttamento. La frequenza dei test è stabilita, entro un periodo massimo di due anni, dallo Stato membro che ha emesso la scheda di omologazione. 2.   A tal fine, i produttori presentano la documentazione necessaria per l’analisi di vulnerabilità all’organismo di certificazione di cui all’, paragrafo 3. 3.   Ai fini del paragrafo 1 l’organismo di certificazione di cui all’, paragrafo 3, effettua test sulle unità di bordo, sui sensori di movimento e sulle carte tachigrafiche per confermare che le vulnerabilità note non possano essere sfruttate da singoli in possesso di conoscenze di dominio pubblico. 4.   Se, nel corso dei test di cui al paragrafo 1, si rilevano vulnerabilità in elementi del sistema (unità di bordo, sensori di movimento e carte tachigrafiche), la loro immissione sul mercato non è autorizzata. Se nel corso delle prove di cui al paragrafo 3 si rilevano vulnerabilità riguardo a elementi già sul mercato, il produttore o l’organismo di certificazione ne informano le autorità competenti dello Stato membro che ha concesso l’omologazione. Le suddette autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché il problema sia affrontato, in particolare da parte del produttore, e informa immediatamente la Commissione delle vulnerabilità rilevate e delle misure previste o adottate, compresa, ove necessario, la revoca dell’omologazione in conformità con l’, paragrafo 2.
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