Art. 19

Riconoscimento dei tachigrafi omologati

In vigore dal 4 feb 2014
Riconoscimento dei tachigrafi omologati Gli Stati membri non rifiutano l’immatricolazione né vietano la messa in circolazione o l’uso dei veicoli muniti di tachigrafo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest’ultimo è munito del marchio di omologazione di cui all’ e della targhetta di installazione di cui all’, paragrafo 4.
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