Art. 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
In vigore dal 20 gen 2014
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. All'ippoglosso nero si applica l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (32) che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che per il 2014 i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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