Art. 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 20 gen 2014
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se: a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
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Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie (Art. 7 Regolamento (UE) 2014/43) — Testo vigente | Portale Normativo