Art. 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 20 gen 2014
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:
a)
le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
b)
le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
Storico versioni
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