Art. 7

Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente analogo ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente analogo ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici: a) in Austria: «Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken» in forza del «Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG)»; b) in Finlandia: «Hypoteekkiyhdistys» oppure «Hypoteksförening» a norma della «Laki hypoteekkiyhdistyksistä» o della «Lag om hypoteksföreningar». 3.   Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’ del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Perché l’ente sia considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, deve essere inoltre soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’ del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente; b) ai sensi della normativa nazionale applicabile, la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto ad una parte delle riserve che non deve essere necessariamente proporzionata al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve è detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi.
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