Art. 27
Significato di «sostenibile» per la capacità di reddito dell’ente ai fini dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Significato di «sostenibile» per la capacità di reddito dell’ente ai fini dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
Con l’espressione sostenibile per la capacità di reddito dell’ente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si intende che la redditività dell’ente, secondo la valutazione dell’autorità competente, continua a essere stabile o non si registrano cambiamenti negativi dopo la sostituzione degli strumenti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a quella data e per il prossimo futuro. La valutazione dell’autorità competente tiene conto della redditività dell’ente in situazioni di stress.
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