Art. 25

Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Una stima è sufficientemente prudente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) se il regolamento di gestione dell’indice specifica che uno strumento di capitale di un soggetto del settore finanziario che fa parte dell’indice non può superare una percentuale massima dell’indice, l’ente utilizza tale percentuale come stima per il valore degli strumenti detenuti dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell’, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l’ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti; b) quando l’ente non è in grado di stabilire la percentuale massima di cui alla lettera a) e l’indice, come dimostrato dal suo regolamento di gestione o da altre informazioni pertinenti, comprende strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l’ente deduce l’importo integrale dell’indice detenuto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell’, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l’ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti. 2.   Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue: a) una partecipazione indiretta derivante dalla detenzione di indici comprende la percentuale dell’indice investita negli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2 dei soggetti del settore finanziario inclusi nell’indice; b) tra gli indici rientrano tra l’altro i fondi indicizzati, gli indici azionari o obbligazionari o qualsiasi altro sistema in cui lo strumento sottostante è uno strumento di capitale emesso da un soggetto del settore finanziario.
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Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/241) — Testo vigente | Portale Normativo