Art. 25.tit_1

Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
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Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 25.tit_1 Regolamento (UE) 2014/241) — Testo vigente | Portale Normativo