Art. 5

Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente di risparmio ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente di risparmio ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Perché possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici: a) in Austria: essere registrato come «Sparkasse» a norma del paragrafo 1, primo comma, del «Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SpG)»; b) in Danimarca: essere registrato come «Sparekasser» ai sensi della legge danese sull’attività finanziaria; c) in Finlandia: essere registrato come «Säästöpankki» oppure «Sparbank» in virtù della «Säästöpankkilaki» o della «Sparbankslag»; d) in Germania: essere registrato come «Sparkasse» ai sensi delle seguenti leggi: 1) «Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG)»; 2) «Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – SpkG) in Bayern»; 3) «Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz – SpkG)»; 4) «Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)»; 5) «Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz)»; 6) «Hessisches Sparkassengesetz»; 7) «Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SpkG)»; 8) «Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG)»; 9) «Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG)»; 10) «Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz»; 11) «Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG)»; 12) «Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe»; 13) «Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA)»; 14) «Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz – SpkG)»; 15) «Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG)»; e) in Spagna: essere registrato come «Cajas de Ahorros» in virtù del «Real Decreto-Ley 2532/1929, de 21 de noviembre, sobre Régimen del Ahorro Popular»; f) in Svezia: essere registrato come «Sparbank» in forza della «Sparbankslag (1987:619)». 3.   Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’ del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Perché un ente possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, ai sensi della normativa nazionale applicabile la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto a riserve che non deve essere necessariamente proporzionato al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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