Art. 33

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri ai fini dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri ai fini dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Per «temporanea» si intende una deroga di durata non superiore al periodo previsto dal piano di assistenza finanziaria. La deroga non è concessa per un periodo superiore a 5 anni. 2.   La deroga si applica soltanto in relazione ai nuovi strumenti detenuti nel soggetto del settore finanziario oggetto dell’operazione di assistenza finanziaria. 3.   Per concedere una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, un’autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto del settore finanziario quando l’operazione è svolta in base a un piano ed è approvata dall’autorità competente, e il piano definisce chiaramente fasi, tempi e obiettivi e specifica l’interazione tra le detenzioni temporanee e l’operazione di assistenza finanziaria.
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Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri ai fini dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 33 Regolamento (UE) 2014/241) — Testo vigente | Portale Normativo