Art. 34
Tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i significati di «minimo» e «non significativo» in merito agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo ai fini dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 7 gen 2014
Tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i significati di «minimo» e «non significativo» in merito agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo ai fini dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Le attività di una società veicolo sono considerate minime e non significative se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
le attività della società veicolo che non sono costituite dagli investimenti nei fondi propri della filiazione correlata sono limitate a disponibilità liquide destinate al pagamento delle cedole e al rimborso degli strumenti di fondi propri che giungono a scadenza;
b)
l’importo delle attività della società veicolo diverse da quelle indicate alla lettera a) non sono superiori allo 0,5 % della media delle attività totali della società veicolo negli ultimi tre anni.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare un ente a utilizzare una percentuale più alta, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
la percentuale più alta è necessaria per consentire esclusivamente la copertura dei costi di esercizio della società veicolo;
b)
il corrispondente importo nominale non supera i 500 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:241:oj#art-34