Art. 31

Tempi di presentazione della domanda da parte dell’ente e del trattamento della domanda da parte dell’autorità competente ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 7 gen 2014
Tempi di presentazione della domanda da parte dell’ente e del trattamento della domanda da parte dell’autorità competente ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   L’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui agli all’autorità competente almeno tre mesi prima della data in cui una delle azioni specificate all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 viene annunciata ai possessori degli strumenti. 2.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti, caso per caso e in circostanze eccezionali, a trasmettere la domanda di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo più breve dei tre mesi previsti. 3.   L’autorità competente tratta la domanda nel periodo di tempo previsto al paragrafo 1 o nel periodo di tempo di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti tengono conto delle nuove informazioni ricevute in questo periodo, se esse sono disponibili e se ritengono che tali informazioni siano rilevanti. Le autorità competenti cominciano a trattare la domanda soltanto quando siano convinte di aver ricevuto dall’ente le informazioni previste all’.
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