Art. 1
In vigore dal 17 dic 2013
1. Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2013, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.
2. I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e corrispondono ai tassi applicabili al 1o luglio 2013.
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