Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 dic 2013
1.   Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2013, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio. 2.   I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e corrispondono ai tassi applicabili al 1o luglio 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1414:oj#art-1