Art. 2
In vigore dal 17 dic 2013
1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto all'applicazione dei coefficienti correttori riportati nell’allegato.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai coefficienti correttori riportati nell’allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2013 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli adeguamenti retroattivi che comportano il recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a 12 mesi dalla medesima data.
Storico versioni
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