Art. 22

Rimborso del contributo finanziario

In vigore dal 17 dic 2013
Rimborso del contributo finanziario 1.   Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato, iscritto a bilancio conformemente all', la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, con la quale impone allo Stato membro interessato di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto. 2.   Nel caso in cui lo Stato membro interessato venga meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione intraprende le misure necessarie, adottando una decisione mediante un atto di esecuzione per imporre a detto Stato membro di rimborsare in tutto o in parte il contributo finanziario ricevuto. 3.   Prima dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 2, la Commissione esamina opportunamente il fascicolo e, in particolare, concede allo Stato membro interessato un termine preciso per comunicare le sue osservazioni. 4.   Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione giunge alla conclusione che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi a esso incombenti in virtù dell', paragrafo 1, essa, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, decide, laddove non sia raggiunto un accordo e lo Stato membro non abbia apportato le rettifiche entro il termine fissato dalla stessa Commissione nonché tenendo conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Le somme indebitamente versate in seguito alle irregolarità individuate sono recuperate; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro che ha presentato la domanda entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.
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Rimborso del contributo finanziario (Art. 22 Regolamento (UE) 2013/1309) — Testo vigente | Portale Normativo