Art. 21

Gestione e controllo finanziario

In vigore dal 17 dic 2013
Gestione e controllo finanziario 1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano del sostegno del FEG nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tale scopo, adottano in particolare le seguenti misure: a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria; b) verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate; c) garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legali e regolari; d) prevenire, individuare e correggere le irregolarità, quali definite all'articolo 122 del regolamento (UE, Euratom) n1303/2013 e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri notificano qualunque irregolarità in tal senso alla Commissione e la mantengono informata dell'evoluzione di eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari. 2.   Gli Stati membri designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle azioni sostenute dal FEG conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento finanziario nonché ai criteri e alle procedure definiti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1303/2013. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all' del presente regolamento, tali organismi designati forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario relative all'attuazione del contributo finanziario. 3.   Qualora accertino un'irregolarità, gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie. Tali rettifiche consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario. Gli Stati membri recuperano le somme indebitamente versate in seguito alle irregolarità individuate e le rimborsano alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora. 4.   Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, la Commissione adotta ogni misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto dei principi di sana ed efficace gestione finanziaria. Spetta allo Stato membro richiedente garantire l'esistenza e il corretto funzionamento di sistemi di gestione e controllo. La Commissione verifica l'esistenza di tali sistemi. A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle azioni finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato. 5.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura di un contributo finanziario ricevuto a valere sul FEG.
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Gestione e controllo finanziario (Art. 21 Regolamento (UE) 2013/1309) — Testo vigente | Portale Normativo