Art. 20
Valutazione
In vigore dal 17 dic 2013
Valutazione
1. La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri:
a)
una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati raggiunti entro il 30 giugno 2017; e
b)
una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2021, con l'assistenza di esperti esterni, intesa a misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.
2. I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Le raccomandazioni contenute nelle valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione in sede di progettazione di nuovi programmi nel settore dell'occupazione e degli affari sociali.
3. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 includono i dati indicanti il numero di domande e contemplano i risultati ottenuti dal FEG per paese e per settore, ai fini della verifica dell'effettivo raggiungimento dei destinatari previsti da parte del FEG.
Storico versioni
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