Art. 59

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati Al fine di garantire che l'aiuto di cui all' finanzi il perseguimento degli obiettivi di cui all', alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', riguardanti: a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento; b) le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori.
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Poteri delegati (Art. 59 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo