Art. 60
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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