Art. 30

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione di cui all' e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti: a) per gli ambiti di attività di cui all', paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati; b) l'assegnazione minima del finanziamento unionale a specifici ambiti di attività da parte degli Stati membri; c) l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto; d) i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.
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Poteri delegati (Art. 30 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo