Art. 29
Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola
In vigore dal 17 dic 2013
Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola
1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell', associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell' o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell' in uno o più dei seguenti ambiti:
a)
il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
b)
il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
c)
il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;
d)
il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
e)
il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;
f)
la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:
a)
11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
b)
576 000 EUR all'anno per la Francia e
c)
35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.
3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:
a)
75 % per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b)
75 % per investimenti in attività fisse e 50 % per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera d);
c)
75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50 % per le altre attività negli stessi campi.
Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.
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